IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 4, che delega il  Governo  all'emanazione  di
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del  12  ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie  ad  adattare
l'ordinamento giuridico nazionale  alle  previsioni  del  regolamento
(UE)  2017/1939  del  Consiglio,  del  12  ottobre   2017,   relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione  della
Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 ottobre
          2019, n. 117 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: 
                «Art. 4 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 2017/1939, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata  sull'istituzione  della   Procura   europea   -
          "EPPO"). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale  al
          regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12  ottobre
          2017,   relativo   all'attuazione   di   una   cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) individuare l'autorita' competente a  designare,
          a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE)
          2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore  europeo
          nonche' i criteri e le modalita' di selezione che  regolano
          la designazione e il relativo procedimento; 
                  b)  individuare,   ai   sensi   dell'articolo   13,
          paragrafo 2, del regolamento  (UE)  2017/1939,  l'autorita'
          competente a concludere con  il  procuratore  capo  europeo
          l'accordo diretto a individuare il numero  dei  procuratori
          europei  delegati  nonche'  la  ripartizione  funzionale  e
          territoriale delle competenze tra gli  stessi;  individuare
          altresi' il procedimento funzionale all'accordo e apportare
          le necessarie modifiche alle disposizioni  dell'ordinamento
          giudiziario dirette a costituire presso uno o  piu'  uffici
          requirenti l'ufficio per la  trattazione  dei  procedimenti
          relativi ai reati di cui all'articolo  22  del  regolamento
          (UE) 2017/1939; 
                  c)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          regolamento  (UE)  2017/1939,  l'autorita'   competente   a
          designare i  candidati  al  posto  di  procuratore  europeo
          delegato ai fini della nomina  da  parte  del  collegio  su
          proposta del procuratore capo europeo, nonche' i criteri  e
          le modalita' di selezione che regolano la designazione; 
                  d)  coordinare  le  disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario in materia di  attribuzioni  e  di  poteri  dei
          titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero  con   le
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in  materia  di
          competenze del collegio, in modo da preservare i poteri  di
          supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO
          nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del
          medesimo  regolamento  (UE)  e   garantire   la   coerenza,
          l'efficienza e l'uniformita' della politica in  materia  di
          azione penale dell'EPPO; 
                  e)  integrare  le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario che prevedono  la  trasmissione  di  copia  del
          decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della
          Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati,
          prevedendo un'analoga trasmissione nel  caso  di  decisione
          motivata  da  parte  del  procuratore  europeo   ai   sensi
          dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939; 
                  f)  adeguare   le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario alle norme del regolamento  (UE)  2017/1939  in
          materia di: competenze del collegio  dell'EPPO;  poteri  di
          controllo e di indirizzo  della  camera  permanente  e  del
          procuratore   europeo   incaricato   della    supervisione;
          esercizio   della   competenza   dell'EPPO;    poteri    di
          riassegnazione, riunione e separazione dei  casi  spettanti
          alla camera permanente; diritto  di  avocazione  dell'EPPO;
          poteri della  camera  permanente  in  ordine  all'esercizio
          dell'azione  penale,  all'archiviazione  del  caso  e  alle
          procedure semplificate di azione penale; 
                  g)  adeguare   le   disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario alle norme del regolamento (UE)  2017/1939  che
          disciplinano la rimozione  dall'incarico  o  l'adozione  di
          provvedimenti disciplinari nei  confronti  del  procuratore
          nazionale  nominato  procuratore   europeo   delegato,   in
          conseguenza  dell'incarico  rivestito   nell'EPPO,   e   in
          particolare: 
                    1) prevedere che i provvedimenti  adottati  dalla
          sezione  disciplinare   del   Consiglio   Superiore   della
          Magistratura che comportino la rimozione  dall'incarico  o,
          comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di  un
          procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato
          per  motivi  non  connessi  alle  responsabilita'  che  gli
          derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al
          procuratore  capo  europeo  prima   che   sia   data   loro
          esecuzione; 
                    2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe  a
          quelle di cui al numero 1)  a  fronte  di  qualsiasi  altra
          procedura di  trasferimento  di  ufficio  che  comporti  la
          rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato; 
                  h)  coordinare  le  disposizioni   dell'ordinamento
          giudiziario in materia di valutazioni  di  professionalita'
          con  le  norme   del   regolamento   (UE)   2017/1939   che
          attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo
          europeo, l'adozione di norme sui criteri  di  rendimento  e
          sulla  valutazione  dell'insufficienza  professionale   dei
          procuratori europei  delegati,  in  modo  da  integrare  la
          disciplina   procedimentale   nazionale   in   materia   di
          valutazioni   di   professionalita',   facendo   salve   le
          prerogative   del   collegio   dell'EPPO   e    regolandone
          l'incidenza sul procedimento di valutazione interno; 
                  i)   apportare   le   necessarie   modifiche   alle
          disposizioni  processuali  al  fine  di  prevedere  che   i
          procuratori europei delegati svolgano le funzioni  indicate
          dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi  al
          tribunale ordinariamente competente per i  delitti  di  cui
          alla direttiva (UE) 2017/1371; 
                  l) prevedere che il procuratore  europeo  delegato,
          in  relazione  ai  delitti   attribuiti   alla   competenza
          dell'EPPO,  svolga  le  sue  funzioni  in  collegamento   e
          d'intesa,  anche  mediante  acquisizione   e   scambio   di
          informazioni, con il procuratore europeo  che  supervisiona
          le indagini e si attenga alle direttive e  alle  istruzioni
          dallo stesso impartite; 
                  m)   prevedere   che,   nel   caso   di    indagini
          transnazionali,  il  procuratore  delegato  cooperi  con  i
          procuratori delegati degli altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  mediante  scambio  di  informazioni  e  presti  la
          richiesta  assistenza,  salvo  l'obbligo  di  segnalare  al
          procuratore europeo  incaricato  della  supervisione  e  di
          consultare il procuratore delegato richiedente se: 
                    1) la richiesta  sia  incompleta  o  contenga  un
          errore manifesto e rilevante; 
                    2) l'atto richiesto  non  possa  essere  eseguito
          entro  il  termine  fissato  per  motivi   giustificati   e
          oggettivi; 
                    3) un atto di indagine diverso e  meno  intrusivo
          consenta di  conseguire  gli  stessi  risultati  di  quello
          richiesto; 
                    4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non
          sia previsto dal diritto nazionale; 
                  n) prevedere che il pubblico ministero, quando  sia
          stato  informato  dell'avvio  del   procedimento   di   cui
          all'articolo  27  del  regolamento  (UE)  2017/1939,  possa
          adottare e richiedere  atti  urgenti  fino  all'intervenuta
          decisione sull'avocazione da parte  dell'EPPO,  astenendosi
          dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio; 
                  o) prevedere che, in caso di intervenuta  decisione
          di  avocazione  delle  indagini  da  parte  dell'EPPO,   il
          pubblico ministero  trasmetta  gli  atti  all'EPPO  secondo
          quanto stabilito  dall'articolo  27  del  regolamento  (UE)
          2017/1939; 
                  p) prevedere che il  procuratore  europeo  delegato
          svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di
          impugnazione; 
                  q) in relazione ai delitti di  cui  alla  direttiva
          (UE) 2017/1371, prevedere  come  obbligatoria  la  denuncia
          all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331
          del  codice  di  procedura  penale,  nonche'  l'obbligo  di
          informazione in relazione ai medesimi delitti da parte  del
          pubblico ministero in ogni fase del procedimento,  al  fine
          dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  27  del
          regolamento (UE) 2017/1939; 
                  r) apportare ogni  opportuna  modifica  alle  norme
          processuali  e  ordinamentali  al  fine   di   dare   piena
          attuazione alle previsioni del regolamento (UE)  2017/1939,
          con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
          applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti  con
          quanto in esso  previsto,  prevedendo  anche  l'abrogazione
          delle disposizioni incompatibili con quelle  contenute  nel
          citato regolamento (UE) 2017/1939. 
                4.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   delle
          disposizioni adottate in attuazione del criterio di  delega
          di cui  al  comma  3,  lettera  a),  la  procedura  per  la
          designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE)
          2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo
          e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8. 
                5.  Le  domande  per  la  candidatura  al  posto   di
          procuratore europeo sono proposte  al  Consiglio  Superiore
          della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in
          possesso    almeno    della    quarta    valutazione     di
          professionalita',  anche  se  collocati  fuori  dal   ruolo
          organico della magistratura. 
                6. Il Consiglio Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  al  quale  le   domande   sono
          inoltrate, procedono  autonomamente  alla  valutazione  dei
          candidati nel rispetto dei criteri di cui  al  paragrafo  1
          del citato articolo 16 del regolamento (UE)  2017/1939.  Il
          Ministro  della  giustizia  trasmette  la  graduatoria  dei
          candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio
          Superiore della Magistratura  che,  qualora  le  condivida,
          provvede  alla  designazione  e   trasmette   il   relativo
          provvedimento  al  Ministro  della  giustizia  perche'   lo
          comunichi agli organi dell'EPPO. 
                7. Quando il Consiglio Superiore  della  Magistratura
          non condivide le valutazioni che sorreggono  la  formazione
          della graduatoria di  cui  al  comma  6,  restituisce,  con
          provvedimento  motivato,  gli  atti   al   Ministro   della
          giustizia.  Entro  quindici  giorni   il   Ministro   della
          giustizia puo', alternativamente: 
                  a)  trasmettere  al   Consiglio   Superiore   della
          Magistratura una  proposta  di  graduatoria  conforme  alle
          valutazioni del medesimo Consiglio; 
                  b) invitare, con richiesta motivata,  il  Consiglio
          Superiore  della  Magistratura  a   rivedere   le   proprie
          valutazioni. 
                8. Ricevuta la proposta o la richiesta  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio  Superiore  della
          Magistratura  provvede  in  ogni  caso  alla  designazione,
          fornendo  specifica   motivazione   quando   non   aderisce
          all'invito  di   cui   alla   medesima   lettera   b).   Il
          provvedimento di designazione e'  comunicato  a  norma  del
          comma 6. 
                9. Al  magistrato  nominato  procuratore  europeo  ai
          sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento
          (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68,  69,  71  e  72
          dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
                10. Per l'attuazione della delega di cui al  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per  l'anno
          2020 e di euro 533.848 annui a  decorrere  dall'anno  2021,
          cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile  2020,  n.  110,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento del regolamento (UE) 2017/1939 del
          Consiglio, del 12 ottobre 2017, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.